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CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LE MODIFICHE
ALLA DELIBERA AGCOM 664/09/CONS

Premessa

 

La delibera 577/15/CONS ha recepito in misura rilevante le richieste che la CRTV ha rappresentato con proprio documento nella precedente audizione presso l’AGCOM. Ciò premesso possiamo senz’altro affermare che il contenuto della delibera è idoneo a far sviluppare, seppur ancora non in modo generalizzato, il digitale radiofonico anche per le radio locali.

Prima di entrare nel dettaglio delle modifiche proposte nella 577, riteniamo utile sottoporre all’attenzione dell’Autorità la necessità di stabilire, attraverso questa consultazione, principi innovativi a valere per tutti coloro che vorranno accedere al digitale in modo di garantire l’uso efficiente di risorse scarse e uno sviluppo armonico del settore paragonabile con quello di altri Paesi della UE.

Per poter fare tutto ciò occorre un lavoro preliminare volto a definire il campo di applicazione e il numero di emittenti operanti in ogni bacino, numero invero poco convincente quello fornito fin qui dal MISE, poiché sussistono discrepanze tra i suoi elenchi e quelli del ROC, mancando poi ogni forma di incrocio dei dati di bilancio con quelli ufficiali del CERVED. E’ indispensabile una profonda analisi delle società richiedenti, sia sotto il profilo della qualità che della salvaguardia del servizio a tutela dell’utenza. Ogni modifica regolamentare che sia applicata senza avere con chiarezza e trasparenza i soggetti destinatari delle norme, difficilmente potrà consentire di avere un sistema che sia all’altezza delle reali necessità delle emittenti radiofoniche e che possa giustificare i rilevanti investimenti da effettuare.

 

Osservazioni sulle modifiche e integrazioni alla delibera 664/09/CONS.

 

Art. 12, comma 6:  la nuova norma prevede che i diritti d’uso vengono rilasciati alle società consortili partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente operanti nello stesso bacino di utenza o sub bacino.

Si stabilisce quindi che il numero minimo di emittenti debba essere di 12 in ogni bacino di utenza. La norma appare alquanto rigida per quei bacini delle Marche, dell’Umbria del Friuli Venezia Giulia, del Molise, della Lucania e dell’Abruzzo che hanno un numero di emittenti inferiore alla disponibilità di frequenze. Per es. in Umbria sono disponibili quattro blocchi di frequenza per un totale di 48 emittenti. Allo stato sussistono tre Consorzi che hanno un totale di 27 emittenti e solo uno è partecipato da 12 emittenti, per cui rimangono inutilizzati tre blocchi.

Si propone di modificare la norma dell’art. 12, comma 6 nel seguente modo: al primo capoverso, quarta riga, dopo la parole alle società consortili partecipate aggiungere di norma.

Si concorda perfettamente sull’introduzione della procedura di selezione comparativa, peraltro già prevista per le emittenti nazionali, allorquando il numero di società consortili sia superiore al numero di blocchi pianificati nel bacino di riferimento. In linea di massima si condividono i criteri fissati per le graduatorie, si suggerisce di prendere anche in considerazione il numero di dipendenti in regola con i contributi previdenziali e di chiarire i criteri di assegnazione del punteggio circa la potenzialità economica della società consortile, potrebbe essere utile fissare un punteggio per ogni classe di capitale sociale.

 

Art. 13,coma 5 lettera, d):  appare alquanto indeterminata la frase di garantire agli operatori di rete locali il massimo numero disponibile di blocchi di diffusione. Occorre almeno garantire il numero di frequenze necessarie per permettere lo sviluppo del digitale in modo generalizzato, seppur attraverso le selezioni comparative laddove ciò sia indispensabile. E’ sempre attuale, comunque, il reperimento di frequenze sui blocchi del canale 13 VHF banda III, per la qual cosa occorre un impegno comune di tutte le Istituzioni.

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